Sale da ballo chiuse e mascherine obbligatorie nei luoghi della movida

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mascherine isernia

Dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale da oggi scatta l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto in tutti gli spazi aperti ove possano facilmente formarsi assembramenti

REGIONE – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emanato ieri, 16 agosto, una ordinanza avente ad oggetto «Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria».

L’atto riguarda la sospensione delle attività nelle discoteche e nei locali assimilati e fa obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto, dalle 18 del pomeriggio alle 6 del mattino, nei pressi dei locali pubblici e in tutti gli spazi aperti ove possano facilmente formarsi assembramenti.

Questi i due articoli di cui si compone l’ordinanza ministeriale:

ART. 1
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

ART. 2
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.