REGIONE – Vista la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne la diffusione, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 contenente disposizioni attuative. Nel Molise è in vigore l’Ordinanza del Presidente della Regione Molise n.1 del 24 febbraio 2020.
Confcommercio ha partecipato ad un incontro per la gestione dell’emergenza tenutosi ieri al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo “celerità e chiarezza sulla gestione dei rapporti di lavoro“, in particolare:
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, vengono presentate di seguito alcune misure di gestione dei rapporti di lavoro attualmente applicabili.
COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE
È opportuno che il datore di lavoro invii comunicazione a tutto il personale, ricordando che chiunque sia transitato o abbia sostato nei comuni riportati nell’allegato al DPCM sopra riportato, è obbligato a darne immediata comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, come previsto dall’art. 2 del DPCM stesso.
Si ritiene parimenti opportuna una comunicazione del datore di lavoro con il decalogo delle Indicazioni e comportamenti da seguire. Di seguito elencate:
SMART WORKING
Come previsto dall’art. 3 del DPCM citato, nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale, è possibile applicare automaticamente il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017.
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza, di cui all’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, possono essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
ART 202 CCNL TERZIARIO – SOSPENSIONE ATTIVITÀ
Ai sensi del richiamato articolo, il CCNL Terziario, prevede una sospensione dell’attività lavorativa in caso di “pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In tal caso poiché fatto non imputabile al datore di lavoro, il trattamento economico dell’assenza, potrà essere gestiti con permessi individuali, ferie, permessi non retribuiti in accordo con il lavoratore.
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