Attualità Molise

Covid-19, ordinanza Regione Molise n. 46 del 2 novembre 2020

REGIONE – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il provvedimento contiene disposizioni per il potenziamento dell’attività di screening mediante esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SCREENING MEDIANTE ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI, O DI ALTRO TEST DI SOVRAPPONIBILE CAPACITÀ DIAGNOSTICA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;
ESAMINATO il report del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 n. 24 concernente il “Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati al 27 ottobre 2020)”;
RILEVATO che dall’esame dello stesso emerge un incremento considerevole dei tre indici RT rispetto al precedente report n. 23;
ESAMINATI i reports giornalieri dell’ASREM relativi al periodo 26-30 ottobre 2020 dai quali emerge che nell’ultima settimana si è registrato sull’intero territorio regionale un costante incremento delle persone contagiate;
RITENUTO necessario potenziare l’attività di screening al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente la ricostruzione delle catene epidemiologiche connesse all’insorgenza di casi di positività da COVID-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 con la quale è stata attribuita al Commissario ad acta, dott. Angelo Giustini, la competenza in materia di contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie;
VISTO l’ACN della Medicina Generale del 28 ottobre 2020 contenente disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei medici stessi nel rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica attraverso l’accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
VISTO l’ACN della Pediatria del 28 ottobre 2020 contenente disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla pediatria per il coinvolgimento dei medici stessi nel rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica attraverso l’accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
CONSIDERATO che la struttura commissariale non ha ancora provveduto ad avviare le procedure per la contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie di cui all’ACN del 28 ottobre 2020 e che un ulteriore ritardo nell’effettiva attivazione delle medesime prestazioni accrescerebbe ulteriormente il pericolo alla salute per la popolazione molisana;
RILEVATO che è inibito alla Direzione Generale della Salute, in assenza di disposizioni da parte del Commissario ad acta, procedere autonomamente alla contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie;
CONSIDERATO che l’impossibilità di procedere autonomamente da parte della Regione alla stipula dei contratti integrativi di recepimento dell’ACN del 28 ottobre 2020 imponga l’adozione di un provvedimento che obblighi il Commissario ad acta, al fine di tutelare la salute della popolazione molisana, alla attività di propria competenza;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al presidente della giunta regionale la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica;
RITENUTO che in relazione a provvedimenti contenenti misure diverse da quelle indicate nell’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, non operino le limitazioni di cui al successivo art. 3, comma 3;
DATO ATTO che la Direzione Generale della Salute della Regione Molise con nota prot. n. 167939 del 2 novembre 2020 ha espresso parere favorevole in ordine agli aspetti tecnici contenuti nella presente ordinanza;
SENTITA l’Unità di Crisi regionale, nella seduta del 2 novembre 2020;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1
1. È fatto obbligo al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 di porre in essere entro dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l’approvazione di un protocollo regionale contenente disposizioni in ordine all’utilizzo da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, previa valutazione clinica, dei tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti e alle connesse procedure da porre in essere.
2. Il protocollo dovrà prevedere che:
a) il Medico di Medicina Generale o il pediatra per i propri assistiti, qualora operi nel proprio studio, e anche per gli assistiti di altri Medici di Medicina Generale o pediatri, nel caso si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’ASREM, esegua i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage telefonico:
1) ai contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina Generale o dal pediatra oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;
2) a casi sospetti che il Medico di Medicina Generale o il pediatra si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
b) ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale e i pediatri di libera scelta obbiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale individuino strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con l’ASREM. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza;
c) nell’ipotesi di esito positivo del tampone rapido, sia onere del Medico di Medicina Generale o del pediatra:
– disporre la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto, dandone immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM e rilasciando, ove richiesto, copia del provvedimento all’interessato o idonea certificazione prevista per legge per l’assenza da lavoro;
– avviare, per i propri assistiti, le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi ed eventuali familiari, informando il Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM per l’eventuale allargamento ad altri contatti ai fini del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo;
d) ai Medici di Medicina Generale e ai pediatri di libera scelta in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall’obbligatorietà allo svolgimento delle attività previste dal medesimo protocollo. I Medici interessati dovranno, tuttavia, garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti l’esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di afferenza;
e) le attività sopra descritte integrano i compiti di cui all’art. 13-bis del vigente ACN della Medicina Generale e del vigente ACN dei pediatri di libera scelta, con le relative conseguenze in caso di inadempienza;
f) la fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, sia assicurata ai medici dal Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), demandando all’ASREM l’organizzazione delle modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto.
3. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle disposizioni contenute nel protocollo di cui al precedente comma 2 costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis del vigente Accordo collettivo nazionale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore Generale dell’ASREM è responsabile della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adotta le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis del suindicato Accordo Collettivo nazionale.

Art. 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è notificata al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.
2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Redazione
Condividi
Pubblicato da
Redazione

L'Opinionista © 2008 - 2024 - Molise News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Pubblicità - Contatti - Privacy Policy - Cookie Policy

SOCIAL: Facebook - Twitter