All’articolo n. 1 si ordina:
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione a provvedimenti nazionali specifici i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per la tutela da COVID-19 utilizzati all’interno di attività economiche – produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, sono assimilati ai rifiuti urbani codice CER 20 03 01, ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
2. È fatto obbligo ai titolari delle attività economiche – produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, di posizionare in prossimità delle uscite dal luogo delle stesse contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti di cui al precedente comma 1. Tali rifiuti possono essere conferiti – previa raccolta degli stessi ad opera del personale addetto, all’interno di almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, ben sigillati – al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota protocollo n. 8293 del 12 marzo 2020.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 integrano le disposizioni contenute negli “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 2 aprile 2020”.
Per maggiori informazioni:
http://www.comune.guglionesi.cb.it/guglionesi/po/attachment_news.php?id=729
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