Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio da uno a sette giorni. Dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, oltre alla sanzione amministrativa, verrà disposta l’immediata sospensione dell’attività da 8 a 15 giorni. Nell’Ordinanza si ricorda inoltre che “le attività rumorose riguardano anche i dispositivi di allarme acustico antifurto”, che “dovranno essere regolati secondo le disposizioni sui limiti sonori e sui tempi massimi previsti dalla normativa vigente in materia”.
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