La prevenuta pubblicava sul profilo “facebook” della vittima un commento diffamatorio a un messaggio già condiviso, cercando di screditarne, nell’immaginario collettivo, la reputazione e l’onorabilità.
Il Codice Penale prevede e punisce tali condotte criminose, dovute alla diffusione virale e incontrollata di frasi, video, post che, spesso, ledono la dignità delle persone coinvolte.
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