Isernia, somministrazione alimenti e bevande: divieti e limitazioni

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ordinanza bevande

ISERNIA – All’Albo Pretorio online del Comune di Isernia è stata pubblicata l’ordinanza n. 157/2020 con la quale il sindaco Giacomo d’Apollonio ha disposto quanto segue:

LIMITATAMENTE ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO, ovvero nell’intero spazio compreso tra Piazza Carducci e Piazza Pio X, circoscritto dalla Via Occidentale e dalla Via D’Apollonio;

1) è vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte dei pubblici esercizi insistenti nella predetta area (es. bar e ristoranti), nonché esercizi di vicinato o laboratori artigianali dalle ore dalle ore 24:00 fino alla chiusura. La consumazione di tali bevande, oltre le ore 24:00, resta consentita solo all’interno dei pubblici esercizi, o nelle aree di concessione esterne, esclusivamente con servizio al tavolo, confermando la propria precedente ordinanza n. 79 del 26/05/2020;

2) la chiusura entro e non oltre le ore 02:00 dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, siti nell’area del centro storico sopra specificata, anche nei giorni del fine settimana del mese di settembre, in deroga all’ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2017 regolante gli orari di chiusura degli esercizi pubblici;

3) è vietata la vendita e la somministrazione, di qualsiasi bevanda o alimento, in contenitori in vetro ed in lattine, dalle ore 21:00 fino alla chiusura, per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici insistenti nell’area come sopra delimitata, raccomandando, a riguardo, l’utilizzo di materiale biodegradabile;

4) è vietato portare a seguito nella predetta area, da parte di chiunque, dalle ore 21:00, bibite o alimenti in contenitori di vetro e/o lattine, acquistate in precedenza e al di fuori dell’area del centro storico in cui vige il divieto di vendita.

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

SI FA PRESENTE
ai gestori degli esercizi pubblici di osservare le disposizioni vigenti relative:
– al divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni diciotto;
– al divieto della filodiffusione musicale all’esterno dei locali;
– all’obbligo di rispettare i limiti della superficie oggetto di concessione dehor, nonché all’obbligo della pulizia giornaliera della stessa attraverso il lavaggio della pavimentazione, la pulizia di tutte le superfici e la raccolta continua di rifiuti e residui della consumazione da parte dei clienti, per esigenze igienico sanitarie e di decoro.

SI AVVERTE CHE
– salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206,oo);
– le violazioni di cui al punto 1), circa il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi oltre le ore 24:00, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1 della L. 22 maggio 2020 n. 35, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 oltre all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
– le violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, di cui ai punti 2), 3) e 4), saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,oo ad € 500,oo.

SI DISPONE
L’entrata in vigore della presente ordinanza il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.