Campobasso, riapertura mercati all’aperto di Corso Bucci e Via Gammieri

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mercato

CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 14 del 29.5.2020 che ha come oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Riapertura dei mercati all’aperto di Corso Bucci e Via Gammieri. Andiamo a vedere cose prevede.

IL SINDACO

Visti
• il DL n. 33 del 16/05/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2020;
• l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020;
• le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate in
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25/05/2020;
• i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020;
• la Legge Regionale n. 33/1999, in particolare l’art. 2, comma 1;

Valutata l’esigenza di riprendere l’attività dei mercati all’aperto di Corso Bucci (che si tiene di mattina, dal lunedì al sabato) e di Via Gammieri (che si tiene, sempre di mattina, il mercoledì ed il venerdì), per tutti i settori merceologici, attraverso misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covíd-19, nel rispetto della tutela della salute pubblica, evitando assolutamente le situazioni di affollamento e il conseguente potenziale di contagio;

Considerato che le caratteristiche, l’uso e la localizzazione delle aree, l’ampiezza degli spazi disponibili, il numero limitato di avventori che, solitamente frequenta tali mercati, sono tutti fattori tali da assicurare il distanziamento interpersonale e, quindi, non si rende necessario attuare, in via generale, il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli stessi, per l’intera area di vendita di entrambi i mercati, potendosi opportunamente disporre, invece, in alternativa, specifiche delimitazioni delle aree di pertinenza di ciascun operatore, con previsione di fasce di rispetto e percorsi “a senso unico” per l’utenza, davanti e/o intorno alla singola attività;

ORDINA

Per i motivi in premessa e che si intendono qui integralmente riportati.

  1. La ripresa dei mercati mercati all’aperto di Corso Bucci e Via Gammieri. per i tutti i settori merceologici, alimentare, non alimentare (esclusi gli operatori commerciali della spunta), a partire dal 1 giugno 2020 (Corso Bucci) e dal 3 giugno 2020 (Via Gammieri), previo sopralluogo (“in vivo” a strutture già montate) degli uffici competenti (Commercio e Polizia Locale), con verifica e validazione delle superfici, degli ingombri, delle delimitazioni, delle distanze e dei percorsi, il tutto da riportare su apposite planimetrie, sottoscritte per accettazione da ciascun operatore commerciale;
  2. La ripresa dell’attività mercatale è condizionata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
    • Sia sempre mantenuto un adeguato spazio per l’attesa dei clienti con distanza di almeno un metro l’uno dall’altro;
    • I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
    • Ogni cliente dovrà essere munito di mascherina e dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; dovrà altresì trattenersi all’interno dell’area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
    • All’interno dell’area mercatale rimane in vigore il divieto assoluto di creare assembramenti;
    • L’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
    • I singoli posteggi dovranno essere distanziati fra loro di almeno 1,50 mt.;
    • E’ vietata la somministrazione e il consumo di generi alimentari sul punto di acquisto e nell’intera area mercatale;
    • Al momento della chiusura del mercato tutti gli operatori commerciali sono obbligati a ripulire l’area di vendita dai rifiuti prodotti;
  3. Il titolare del posteggio dovrà provvedere, in particolare:
    ◦ alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature di vendita prima dell’avvio
    delle operazioni di vendita e dovrà far uso di mascherine e guanti mono uso (i guanti possono essere sostituiti da un’igienizzazione frequente delle mani), avendo a disposizione (anche dei clienti) idonee soluzioni idro-alcoliche per la detersione delle mani in ogni banco;
    ◦ al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori commerciali anche nelle operazioni di carico e scarico; inoltre, per ogni postazione di vendita può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
    ◦ in caso di vendita di abbigliamento, a mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
    ◦ in caso di vendita di beni usati, alla igienizzazione dei capi di abbigliamento prima che vengano posti in vendita; a tal fine è fatto onere all’operatore commerciale di munirsi e di avere al seguito un documento sottoscritto dal legale rappresentante p.t. dell’impresa con il quale si dichiari, nelle forme di cui all’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., che tutti i beni usati posti in vendita sono stati preventivamente igienizzati;
    ◦ ad assicurare il mantenimento in tutte le fasi dell’attività di vendita del distanziamento interpersonale;
    ◦ ad assicurare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
    ◦ a regolamentare l’accesso alla postazione di vendita, differenziando i percorsi di entrata e di uscita servendosi di colonne segna percorso, paletti e catenelle in plastica (oppure nastro segnaletico), nonché delimitare la propria area di acquisto con gli stessi strumenti;
    ◦ a vigilare affinché la clientela non tocchi la merce riguardo ai prodotti alimentari;
    ◦ a collocare idonei cartelli contenenti informazioni sulle misure da adottare per il
    contenimento del rischio epidemico, come sopra descritte;
    ◦ sarà onere di ogni operatore commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato
    a rispettare la distanza interpersonale e gli altri comportamenti prescritti;
  4. l’orario dei mercati resta invariato: 8:00 — 14:00 ;
  5. nei giorni del mercato, dalle ore 7,00 alle ore 15,00, è confermata la sospensione della circolazione a tutte le categorie di veicoli in Via Gammieri, eccetto i veicoli degli operatori commerciali;
  6. nel tratto di strada di cui al precedente punto è confermata la istituzione, ambo i lati, del divieto di fermata a tutte le categorie di veicoli eccetto i veicoli degli operatori commerciali;
  7. l’allestimento delle .strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare l’accesso alle abitazioni e dei passi carrabili e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
  8. È fatta salva l’adozione di misure dì contenimento più restrittive e/o di sospensione delle suddette attività mercatali, a seguito di emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 , comma 1, del D. L. n. 33/2020, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo Decreto-Legge.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancata osservanza di sospendere l’attività di vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di persone all’interno dell’area di mercato, al mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale, la Polizia Locale potrà sospendere temporaneamente l’attività di vendita del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate; in caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Molise o, in alternativa, entro 120 giorni presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento a:

  • Sig. Presidente della Giunta Regionale del Molise S.E. Prefetto di Campobasso
  • Sig. Questore di Campobasso
  • Al Comando Polizia Locale di Campobasso
  • Al Comando Provinciale Carabinieri Campobasso
  • Al Comando Guardia di Finanza Campobasso
  • Al Comando Stazione Carabinieri Campobasso
  • Agli Operatori titolari di posteggio nel mercato di Corso Bucci ed in quello di Via Gammieri

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campobasso.