Le cosiddette “auto fantasma” rappresentano un pericolo perché possono essere usate per commettere reati e non pagare il bollo automobilistico o eventuali infrazioni al codice della strada.
E l’art. 94-bis viete proprio l’intestazione fittizia di veicoli: “Chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti [fittizi] è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonche’ al soggetto proprietario dissimulato”.
Non solo: il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti fittizi “è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative […]. La cancellazione e’ disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni […] dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo”.
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