Termoli, bagno consentito in spiaggia libera: revocato il divieto

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mare termoliTERMOLI – Con l’ordinanza n° 102 il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha disposto la revoca della precedente ordinanza n° 95 che prevedeva il divieto di balneazione nei tratti di spiaggia libera della città adriatica. L’ordinanza ha decorrenza immediata e quindi da oggi è possbile fare il bagno anche nei tratti di arenili liberi. Di seguito andiamo a vedere il testo integrale dell’ordinanza firmata oggi, 12 giugno 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– con DPCM del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
con DPCM del 26/04/2020 sono state adottate nuove misure in vista della cosiddetta FASE 2, ovvero la riapertura di alcune attività sospese con i provvedimenti emanati ed in vigore fino al 3 Maggio 2020;
con DPCM del 17/05/2020 sono state adottate nuove misure di contenimento del contagio da Covid- 19, al fine di favorire la ripresa di gran parte delle attività economiche, mantenendo comunque una serie di vincoli legati all’andamento dell’epidemia da coronavirus;

PRESO ATTO che il DPCM del 17/05/2020 ha introdotto nuove misure di contenimento del contagio per la gestione della cosiddetta FASE 2, al fine di regolamentare l’avvio di attività precedentemente sospese ed in particolare all’art. 1, comma 1, lett mm) stabilisce che: “le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”;

DATO ATTO CHE:
l’Ordinanza Balneare n. 01/2020 della Regione Molise, all’art. 1, comma 2, dispone che la stagione balneare 2020 inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre, ed all’art. 2 dispone che le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con ordinanza della Capitaneria di Porto e che gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.
è stato adottato il Piano di sicurezza spiagge della Regione Molise;
l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2020 della Capitaneria di Porto di Termoli, all’art. 9, dispone che:

a) nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità e tempistiche previste dall’ordinanza medesima attivando, organizzando e garantendo il

servizio di assistenza e salvataggio;

b) in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune
delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne preventiva comunicazione all’Autorità Marittima entro il 31 maggio di ciascun anno, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato;

c) Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 95 del 01/06/2020 è stata interdetta la balneazione nelle spiagge libere del Comune di Termoli con decorrenza dal 01/06/2020 e fino a nuova disposizione in attesa dell’attivazione del servizio di salvamento e di ogni altra attività di competenza del Comune in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Ordinanze degli Organi competenti (Regione Molise e Capitaneria di Porto), volta a garantire la sicurezza della balneazione ed una adeguata informazione all’utenza;

DATO ATTO:
che con deliberazione di G.C. n. 131 del 04/06/2020 è stato adottato il Piano per la gestione delle attività balneari di spiaggia libera della Costa Molisana per la stagione balneare 2020:
che tale Piano prevede, tra l’altro:
a) che il Comune deve assicurare il servizio di salvamento;
b) che sugli accessi alle spiagge libere deve essere apposta idonea cartellonistica informativa e monitoria;

ATTESO che con D.D. del Settore Demanio Marittimo n. 1078 del 10/06/2020 è stato aggiudicato il servizio di salvamento su tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2020;

CHE si è provveduto al posizionamento della cartellonistica informativa e monitoria agli accessi delle spiagge libere;

RITENUTO, pertanto, che sono venute meno le circostanze e le motivazioni che avevano supportato l’adozione della precedente Ordinanza n. 95 del 01/06/2020
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La revoca, con decorrenza immediata, della precedente Ordinanza n. 95 del 01/06/2020 concernente il divieto di balneazione nelle spiagge libere del Comune di Termoli.

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione:
a) al Prefetto di Campobasso;
b) alla Regione Molise, Area IV, Servizio Tutela del Suolo, OO.II.MM;
c) al Comando Stazione Carabinieri di Termoli;
d) al Commissariato di Polizia di Termoli;
e) alla Capitaneria di Porto di Termoli;
f) al Comando di Polizia Municipale