TERMOLI – Il sindaco di Termoli in data odierna ha firmato un’ordinanza, la numero 228 che vieta l’accensione di fuochi e falò sulle spiagge per tutto il mese di agosto 2021. Di seguito si legge nel testo dell’ordinanza quanto segue:
Considerato che nel mese di agosto, sia in occasione delle festività di San Basso che in quelle del Ferragosto, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud;
Visto che in particolare l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;
Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui dell’attività di accensione di fuochi e falò e per l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;
Ritenuto, quindi, dover vietare durante tutto il mese di agosto sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò, anche tenuto conto dell’esigenza di evitare occasioni di assembramenti di persone, vietati a causa dell’epidemia da COVID- 19;
Vista l’ordinanza balneare nr.1/2021 della Regione Molise;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti il Regolamento Comunale e lo Statuto
ORDINA
Sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli durante tutto il mese di agosto 2021 è fatto divieto a chiunque di:
– detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire
all’accensione dei fuochi
– campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro;
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Ente e sul sito Istituzionale del Comune di Termoli e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione;
AVVISA
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da € 50,00 a € 300,00. Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
Foto di repertorio
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