Termoli, divieto di utilizzo di vetro e materiale esplodente

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comune Termoli logoTERMOLI – Il sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice, ha firmato l’ordinanza 408 che prevede il divieto di utilizzo di vetro e materiale esplodente durante le festività natalizie.

É fatto divieto assoluto di accensione, trasporto ed utilizzo in genere, di materiale esplodente, nell’area di Piazza Vittorio Veneto, interessata peraltro dall’evento “Capodanno in Piazza Feel The Love Generation Black & White”, e in un raggio di almeno 250 metri dalla Piazza, oltre all’intero Corso Nazionale fino all’intersezione con Via Roma e tutte le aree pedonali del centro, compreso il Borgo Antico: dal 24 dicembre 2024 al 26 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025.

Nella suddetta area cittadina è consentita la somministrazione in bottiglie e contenitori in vetro di qualsiasi bevanda solo all’interno dei locali autorizzati alla mescita (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) e sulle loro eventuali pertinenze esterne private e/o insistenti su suolo pubblico, che sono state debitamente autorizzate dal Comune.

Detto divieto si estende ai distributori automatici di alimenti e bevande. Negli altri casi è consentita la sola somministrazione in bicchieri di plastica. La vigilanza di quanto sopra spetta ai titolari degli esercizi.

E’ altresì consentita la vendita per asporto, laddove la consegna delle bevande presso domicilio privato, avviene a cura degli anzidetti esercizi commerciali.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 24 dicembre 2024 al 26 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025. Il Dirigente del Settore Attività Produttive dovrà indicare gli estremi del presente divieto all’interno del provvedimento autorizzativo afferente lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi.

SANZIONI

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in vigore, la violazione della presente Ordinanza è punita secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 113/2018 nel quale l’Art.35 ter prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5000,00, con pagamento in misura ridotta di euro 1.000,00 informando altresì che “[…] qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’Art.12, c,1 del D.L. n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’Art.16 della L. 689/1981 […]”;