Termoli, mercati settimanali: nuovi disposizione dal 4 al 17 maggio

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mercatoTERMOLI – Il sindaco del comune di Termoli, Francesco Roberti ha firmato l’ordinanza numero 77 sulla vendita al dettaglio su aree pubbliche. In sintesi si legge che in via precauzionale, con la finalità di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 che è necessario:

  • ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli e floreali nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande);
  • limitare la partecipazione ai predetti mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;
  • imporre agli ambulanti e agli espositori l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un’area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all’assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (n° posteggi 6);

ATTESO che, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa, il Comune di Termoli ha posto in atto a livello locale una serie di misure utili a impedire la diffusione del contagio epidemiologico da virus COVID – 19, agendo su fattori quali le occasioni di assembramento, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;

CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall’OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, si è reso necessario ampliare le distanze tra i banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e floreali nei mercati settimanali, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai predetti mercati ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;

DATO ATTO che tali limitazioni alla vendita nei mercati settimanali sono stati introdotti con l’Ordinanza n. 72 del 17/04/2020, con validità fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha esteso l’efficacia delle misure di contenimento del contagio dal coronavirus fino al 17 maggio 2020;

RITENUTO, conseguentemente, di dover prorogare le limitazioni alla vendita nei mercati settimanali, di cui alla citata Ordinanza n. 72/2020, fino alla stessa data del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall’art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e seguenti per l’adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

DATO ATTO, infine, che con l’adozione delle presente ordinanza non si contravviene al disposto dell’art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, con la finalità di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:

  • di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli e floreali nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande);
  • di limitare la partecipazione ai predetti mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;
  • di imporre agli ambulanti e agli espositori l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita

DISPONE

  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.termoli.cb.it;
  • di incaricare la Polizia Locale di Termoli della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
  • Polizia Locale del Comune di Termoli;
  • Comando Stazione Carabinieri di Termoli ;
  • Commissariato P.S.di Termoli ;
  • Compagnia G.D.F. di Termoli ;
  • SUAP Comune di Termoli

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.