La stessa ordinanza prevede il divieto di vendita o di cessione per asporto di bevande alcoliche, analcoliche e super alcoliche in bottiglia, lattine, contenitori di vetro e bicchieri di vetro presso esercizi pubblici. Nella suddetta area cittadina è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro di qualsiasi bevanda solo all’interno (e all’esterno nelle aree pertinenti) dei locali autorizzati alla mescita. Negli altri casi è consentita la sola somministrazione nei bicchieri di plastica.
La violazione di tale ordinanza prevede sanzioni ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs n.267/2000, con modalità di cui alla legge 24.11.1981 n.689
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