CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina ha firmato un’ordinanza in materia di sanità e igiene per la prevenzione dei rischi da “Processionaria del Pino” nel territorio comunale.
TESTO DELL’ORDINANZA
VISTO l’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del Pino” Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
CONSIDERATO che, nel mese di gennaio c.a., sul territorio comunale è stata rilevata la presenza della “Processionaria del Pino” Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;
RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;
DATO ATTO che lo stesso D.M. 30 ottobre 2007 prevede all’art.4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall’ Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
CONSIDERATO che, a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. 30 ottobre 2007, nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate da persone o animali, la competenza è del Sindaco;
RITENUTO necessario, pertanto, intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell’insetto di che trattasi;
RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;
CONSIDERATO che gli interventi ed i trattamenti contro la “Processionaria del Pino” possono essere effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;
VISTA la nota del Servizio Fitosanitario della Regione Molise, prot. n. 00477 del 5 aprile 2011, con cui sono indicate le modalità ed i tempi degli interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;
Visto il D.M. 30 ottobre 2007 e s.m.i.;
Visti gli artt. 54 e 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
Visto l’art. 50, 5° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e l’art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n.112;
ORDINA
1. a tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private in territorio comunale di effettuare, entro la fine del mese di aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di “nidi” della “Processionaria del Pino” Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;
2. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’ attacco del lepidottero: pino silvestre (Pinus sylvestris), pino nero (Pinus nigra), pino strombo (Pinus strobus), senza però trascurare altre aghifoglie, quali – a titolo esemplificativo – cedro dell’ Himalaya (Cedrus deodora), cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica) e larice (Larix decidua);
3. nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1., venisse riscontrata la presenza di “nidi” di “Processionaria del Pino”, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire attuando gli interventi di lotta al patogeno secondo le modalità e la tempistica indicate nella nota del Servizio Fitosanitario della Regione Molise, prot. n. 00477 del 5 aprile 2011, rivolgendosi a ditte specializzate;
AVVISA
la cittadinanza:
che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
SANZIONI
la violazione alla presente ordinanza adottata dal Sindaco, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (come previsto dall’art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007). L’ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l’esecuzione d’ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
DEMANDA
al comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.
A norma dell’art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n.241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:
in applicazione del D.Lgs.vo 2 luglio 2010, n.104, potrà essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Molise,
ovvero
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge, con pubblicazione all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni e sul sito web del Comune.