Coronavirus, ordinanza presidente Regione Molise n. 13 del 20 marzo

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Foto Toma – Fonte portale Regione Molise

REGIONE – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento ai territori comunali di Agnone, Jelsi, Termoli e Toro, zone rosse. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri:
del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTA la legge regionale Molise 27 maggio 2005, n. 24, recante “Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi”;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 19 marzo 2021;
ESAMINATA la relazione dell’ASREM prot. n. 38904 del 20 marzo 2021 nella quale si evidenzia che “i dati riguardanti la percentuale di casi confermati e probabili di malattia da coronavirus nella popolazione sotto sorveglianza, documentano una connotazione epidemica non rispondente ai requisiti necessari per ipotizzare, al momento, il possibile depotenziamento del livello d’allerta nei comuni di Agnone, Jelsi, Toro e Termoli, anzi, alla luce di quanto premesso, secondo il principio di massima cautela e in un’ottica di tutela della salute pubblica al fine di contenere l’impatto dell’epidemia sul sistema sanitario, vista la comprovata efficacia delle misure restrittive per arginare la diffusione dell’epidemia e ridurre i rischi legati alla presenza delle varianti, si ritiene necessario prevedere una proroga dei provvedimenti restrittivi vigenti al fine di circoscrivere ed isolare i focolai esistenti e prevenirne l’insorgenza di altri”;
RITENUTO necessario, pertanto, ai fini del contenimento della diffusione del virus recepire le indicazioni tecniche dell’ASREM prorogando per i suddetti territori comunali le disposizioni attualmente in vigore nel territorio regionale per effetto dell’ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021;
SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Dal giorno 22 marzo 2021 al giorno 28 marzo 2021 nei territori dei comuni di Agnone, Jelsi, Termoli e Toro si applicano le misure previste dal Capo V del d.p.c.m del 2 marzo 2021, in aggiunta alle altre misure di prevenzione vigenti per il territorio regionale. Sono, inoltre, consentite le attività di barbiere, estetista e parrucchiere.

Articolo 2

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, all’Ufficio Regionale Scolastico per il Molise e alle Prefetture di Campobasso e Isernia.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.