Isernia, ordinanza n. 112 su tutela sicurezza e decoro urbano

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brindisi

La stessa prevede una limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, vendita e consumo alcoolico, emissioni sonore e asporto bevande in vetro

ISERNIA – Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 112/2021, per chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio di bevande, in tutto il territorio comunale ed in tutti i giorni della settimana, ha disposto quanto segue:
1. È vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, raccomandando altresì l’utilizzo di materiale biodegradabile;
2. È vietata la somministrazione o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
3. È fatto obbligo di chiudere entro le ore 02:00, anche nei fine settimana, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, e ciò in deroga all’ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2017 regolante gli orari di chiusura degli esercizi pubblici;
4. È fatto obbligo di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
5. È fatto obbligo di rispettare scrupolosamente i limiti della superficie oggetto di concessione dehor, nonché di pulire la stessa attraverso il lavaggio giornaliero della pavimentazione e la raccolta continua di rifiuti e residui della consumazione da parte dei clienti, per esigenze igienico sanitarie e di decoro;
6. È fatto obbligo di prevenire, con ogni utile accorgimento, nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne all’esercizio, richiedendo, se necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine;
7. È fatto obbligo di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o per altri motivi, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni presenti all’esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo dei residenti;
8. È vietata, salvo specifiche autorizzazioni, qualsiasi diffusione sonora all’esterno dei locali effettuata con impianti e strumenti di ogni genere.

La stessa ordinanza 112 vieta altresì a chiunque :
– dalle ore 24:00 alle ore 6:00, il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, sull’intero territorio comunale;
– di portare al seguito, sul territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, bibite o alimenti in contenitori di vetro e/o lattine, acquistati in precedenza e non destinati al consumo in locali o aree private.

L’atto del Sindaco, richiama inoltre le disposizioni:
• dell’art. 689 del Codice Penale e dell’art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l’obbligo per il gestore di chiedere l’esibizione del documento d’identità in caso di incertezza sull’età dei richiedenti;
• dell’art. 691 del Codice Penale che punisce, con l’arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall’esercizio.

Viepiù, avverte che :
– la violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve ipotesi penalmente sanzionabili;
– nei casi di reiterata inosservanza da parte degli esercenti dei divieti contenuti nella presente ordinanza può essere disposta la sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall’art. 12 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito nella Legge 18/04/2017, n. 48.

L’ordinanza in questione entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, con scadenza al 30 settembre 2021.