Raccolta del tartufo fresco in Molise, ecco l’ordinanza n. 28

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REGIONE – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in data 6 maggio 2020 ha emanato una nuova ordinanza (la numero 28) avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il provvedimento riguarda lo spostamento, all’interno del territorio regionale, per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco.

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 28 DEL 06-05-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL
DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;

RILEVATO

  • che nell’ambito del territorio regionale è molto diffusa la raccolta del tartufo fresco destinato al consumo alimentare, disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, e s.m.i.;
  • che l’art. 8 della suindicata legge regionale consente la raccolta di alcune tipologie di tartufo nel mese di maggio;

CONSIDERATO

che la suindicata attività rientra tra quelle non precluse dal DPCM del 26 aprile 2020 posto che l’art. 2, comma 4, consente le “attività di produzione di prodotti agricoli e alimentari”;

RITENUTO

  • necessario introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio connesso con le attività di raccolta del tartufo fresco, al fine di evitare un’elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e delle relative finalità;
  • che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco e l’espletamento di quest’ultima, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, sono consentiti alle seguenti condizioni:

a. che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 19,30;
b. che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare;
c. che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;
d. che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di raccolta e l’attrezzatura all’uopo necessaria.

Articolo 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.