Regione, misure per prevenzione e gestione emergenza: ordinanza n. 22

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Regione Molise logoCAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento riguarda gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge. Di seguito il testo integrale:

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020;

RICHIAMATO in

particolare,l’articolo 2, comma 12, del medesimo decreto ai sensi del quale “… per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendale di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione “;

RILEVATA l’esigenza da parte degli operatori del settore di avviare tempestivamente i lavori di sistemazione e di allestimento delle spiagge e degli stabilimenti, in vista dell’inizio della stagione balneare, a garanzia della ripresa dell’operatività di un settore strategico per l’economia della regione Molise;

RITENUTO necessario, tuttavia, al fine di prevenire l’elusione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, specificare le attività ammesse sul territorio regionale in applicazione dell’articolo 2, comma 2, con riferimento specifico agli stabilimenti balneari ed alle concessioni demaniali marittime, consentendo lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni ed allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1
1. Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro;
b) l’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 20,00, fatta salva nelle restanti ore la sola facoltà di svolgere attività di vigilanza.

Art. 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.