Termoli, chiusura corso Fratelli Brigida: ecco quando

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Comune Termoli

TERMOLI – É stata firmata ieri l’ordinanza n. 104 di divieto di transito temporaneo in corso Fratelli Brigida nell’intersezione tra Corso Umberto I° – via Frentana – via Aubry intersezione via C. del Croix. Questo nelle serate di Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 20 alle 02 fino al 15 settembre 2020. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa riporta l’ordinanza.

RILEVATO che nel periodo estivo si determina un aumento esponenziale della popolazione non residente per l’arrivo dei villeggianti e che tale circostanza definisce soprattutto nel periodo serale, il transito di centinaia di persone lungo l’Area pedonale centrale e quella del Borgo Antico, transito che viene accentuato nelle serate nelle quali si svolgono particolari eventi;

RILEVATE altresì la necessità di interdire l’accesso veicolare, per quanto sopra esposto, del tratto di c/so F.lli Brigida in corrispondenza dell’intersezione con c/so Umberto I° e dell’intersezione con via Frentana, in via Aubry dall’intersezione con via C. del Croix con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, e la necessità di interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari;

VISTA la necessità di salvaguardare la sicurezza dell’utenza debole;

RITENUTA opportuna la chiusura come descritta per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica fino al giorno 15 Settembre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s. con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, ed in tutte le circostanze in cui le contingenze del momento indichino la necessità di procedere alla chiusura di cui sopra;

VISTE le deliberazioni della G.C. n. 155 del 16.06.2015 e n. 65 del 11.04.2016;

VISTO l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 4 lett. a) e disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee;

RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie del centro interessate adottando opportuni provvedimenti in materia di viabilità e traffico, al fine di tutelarne la sicurezza;

VISTI gli artt.5 – 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285;

VISTO il D.P.R 16.12.1992, n. 495;

VISTO l’art. 107, c. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Il divieto di transito veicolare ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica fino al giorno 15 Settembre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s. fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con c/so Umberto I°, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con via Frentana, in via Aubry dall’intersezione con via C. del Croix, nonché interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari.

DEMANDA

  • al Settore LL.PP. e segnaletica del Comune di Termoli, l’apposizione della relativa segnaletica mobile;
  • agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.s., l’attività di di vigilanza e controllo dell’osservanz della presente.

AVVERTE

  • l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dal Codice Penale;
  • ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il Responsabile del Procedimento è il Lgt. Michele GIANQUITTO;
  • avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  • è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 comma terzo del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.

DISPONE

  • è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento;
  • è demandato ai funzionari, ufficiali e agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, far rispettare il presente provvedimento
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • agli uffici Patrimonio e Stampa del Comune di Termoli, alla A.T.M. azienda del trasporto locale e pubblicata all’albo pretorio del Comune di Termoli,
  • alle altre Forze di Polizia e ai Corpi addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada.