Covid-19, nuova ordinanza Regionale del 14 novembre 2020

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donato toma

CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento contiene disposizioni per i soggetti provenienti dai territori di cui agli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020. In particolare, sono state apportate modificazioni all’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 47 del 4 novembre 2020, includendo le nuove regioni classificate nelle zone arancioni e rosse. Di seguito il testo integrale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 con la quale, in attuazione degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, sono state individuate le Regioni con scenario di tipo 3 e di tipo 4;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020 concernente misure ristrettive nei confronti dei soggetti provenienti dai territori inclusi negli allegati 1 e 2 della suindicata ordinanza del Ministro della salute;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 10 novembre 2020 con la quale, in attuazione degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, è stato modificato l’elenco delle Regioni con scenario di tipo 3 e di tipo 4;

RITENUTO necessario estendere le disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020 ai tutti i territori successivamente classificati dal Ministro della salute con scenario di tipo 3 e di tipo 4 per le motivazioni indicate nella medesima ordinanza n. 47 del 2020 da intendersi qui integralmente richiamate;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1
1. All’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020 le parole comprese tra “Tutti” e “Molise” sono sostituite dalle seguenti parole: “Tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza, soggiornino per più di 48 ore nel territorio delle Regioni classificate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, con scenario di tipo 3 e di tipo 4 hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise”.

Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore alla data del 14 novembre 2020 e ha efficacia fino al 3 dicembre 2020.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alla Prefetture di Campobasso e Isernia.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.