Bando borghi “Linea A” del Pnrr: il Tar Molise dà ragione al Comune di Pietrabbondante

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pietrabbondantePIETRABBONDANTE – Non sono soldi facili, sono soldi per far ripartire il Paese. A certificarlo adesso è una sentenza del Tribunale Amministrativo. Due Comuni avevano partecipato allo stesso bando, ma solo uno dei due lo ha ‘vinto’. Il TAR Molise ha rigettato il ricorso del Comune di Castel del Giudice relativo alla graduatoria del bando borghi “Linea A” del Pnrr. Ad aggiudicarsi i 20 milioni dell’avviso sarà quindi il Comune di Pietrabbondante, risultato vincitore del bando con un progetto di promozione turistica e territoriale.

Ad annunciarlo è stato il sindaco del borgo vincitore, Antonio Di Pasquo: “La decisione assunta dal Tar dà al nostro centro la possibilità di aprire un nuovo ed importante capitolo. Lavoreremo in ottica di incentivare il turismo in tutto l’Alto Molise, ribadisco che non c’è alcun tipo di astio tra il nostro Comune e quello di Castel del Giudice”. Una sentenza, pubblicata di recente, che ‘rimette’ in riga l’importanza di far utilizzare i fondi a chi spettano. La sentenza del tar apre finalmente a nuove opportunità e agevola progetti fino ad ora tenuti in ‘sospeso’.

Della questione si è occupato anche lo Studio Di Pardo, lo stesso che ha rilevato anche l’importanza della riforma del codice degli appalti in particolar modo su questo caso. L’avvocato Salvatore Di Pardo ha così spiegato: “In buona sostanza, l’effetto principale della riforma è quello di ridurre considerevolmente le possibilità di ottenere una sospensione degli atti impugnati, anche ove la mancata sospensione possa impedire definitivamente al ricorrente di accedere al finanziamento”. E aggiunge: “Del resto, la concessione della misura cautelare viene ora subordinata ad una rigorosa verifica da parte del giudice, che deve risultare dalla motivazione del provvedimento”.

“Inoltre – spiega l’Avvocato – anche ove l’istanza cautelare venga accolta, se il Giudice non è in grado di fissare l’udienza di merito entro il brevissimo termine di 30 giorni, viene automaticamente meno l’effetto della sospensione, con evidente lesione dei diritti del ricorrente, seppur fondati”.

“In definitiva, dalla scelta legislativa traspare con evidenza la volontà di privilegiare l’esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Pnrr, anche al costo di sacrificare le (legittime) esigenze di tutela di chi contesta gli atti della procedura”, ha concluso l’Avvocato Di Pardo.