Divieto di sosta in via Gorizia a Campobasso, ecco l’ordinanza

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comune Campobasso logoCAMPOBASSO – Divieto di sosta con rimozione forzata in via Gorizia in entrambi i lati tra i numeri civici 5 ed 11, il giorno 13 luglio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,00. É quanto prevedere un’Ordinanza di Polizia stradale a Campobasso. Di seguito mostriamo i dettagli.

IL DIRIGENTE

Quest’Amministrazione com.le ha programmato lo sfalcio erba e la pulizia di un tratto di via Gorizia tra i numeri civici 5 ed 11;

Considerato: che la strada in parola non presenta stalli di parcheggio a pagamento, ricadenti nell’area dei lavori, pertanto per garantire lo svolgimento in piena sicurezza degli stessi, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, è necessario istituire il divieto di sosta lungo il tratto di strada di cui all’oggetto;

Ritenuto: di dover garantire alla ditta SEA, esecutrice dei lavori, di poter lavorare in piena sicurezza inibendo la sosta su via Gorizia ambo i lati tra i civici 5 ed 11;

Visto l’art. 7 del C.d.S. D. Lgs. 30 aprile 92, n. 285;
Visto il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

L’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Gorizia ambo i lati tra i numeri civici 5 ed 11, il giorno 13.07.2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

DISPONE

Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso:
– Al Sig. Sindaco;
– Urp;
– Alle forze di Polizia Territoriali competenti.
La ditta richiedente provvederà a proprie cure e spese all’installazione di tutta la segnaletica mobile e quanto altro necessario, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi. Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dall’art. 7 del C.d.S. Il personale di cui all’art. 12 del D. Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi del D. lgs. 104 del 2010, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

É, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.