Regione Molise, prevenzione e gestione Covid-19: emanata l’ordinanza n. 24

422

Regione Molise logo

REGIONE – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato, ieri, 30 aprile 2020, una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il provvedimento prevede alcuni obblighi per tutti gli individui che, alla data di adozione dell’ordinanza, hanno soggiornato per più di 24 ore, negli ultimi 14 giorni, fuori dal territorio regionale del Molise. Di seguito il testo completo dell’ordinanza.

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 24 DEL 30-04-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL
DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. a), nella parte in cui, in deroga al divieto di spostamento in una regione diversa da quella in cui un soggetto si trova, consente “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
RILEVATO che per effetto della suindicata disposizione è prevedibile un consistente esodo verso il territorio molisano sia di persone attualmente dimoranti in altre regioni per ragioni di studio o lavoro sia di persone che, avendo un’abitazione in Molise, intendano soggiornare in essa;
RICHIAMATA la relazione dell’ASREM prot. n. 41432/2020 del 30 aprile 2020 che evidenzia la sussistenza di un rischio di aumento del contagio da COVID-19, quale effetto del suindicato esodo, e suggerisce l’adozione di misure restrittive volte a ridurre il pericolo di diffusione del virus;
RITENUTO pertanto necessario adottare misure in grado di ridurre il possibile rischio di incremento del contagio anche al fine di non vanificare le azioni fino ad oggi poste in essere per ripristinare le condizioni sanitarie e ambientali idonee a consentire la ripresa delle attività economiche e sociali nel territorio molisano;
RILEVATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
CONSIDERATO che le misure adottate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 3 dell’8 marzo 2020 e n. 6 del 14 marzo 2020 per fronteggiare una situazione del tutto analoga a quella di cui sopra hanno prodotto effetti positivi in termini di contenimento del rischio di contagio;
RITENUTO pertanto necessario introdurre nuovamente le misure di cui alle suindicate ordinanze;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. Tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
a) di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi email coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).
2. Ai medesimi obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati, al momento del loro rientro nel territorio regionale del Molise, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore.
3. Gli individui di cui al comma 1 che soggiornino nel territorio molisano per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di salute sono esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti monouso) durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi, e, ove non ricoverati presso strutture sanitarie, applichino l’isolamento fiduciario domiciliare al di fuori dell’attività lavorativa.
4. Sono parimenti esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli individui di cui al comma 2 che ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3.

Art. 2

1. È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail riportati all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.

2. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.

Art. 3

1. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1,
comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata
segnalazione alle seguenti e-mail: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;

Art. 4

1. La presente ordinanza entra in vigore alla data del 4 maggio 2020 e ha efficacia fino al 10 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le modalità previste dall’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.